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La reazione al fuoco dei manufatti imbottiti in Italia

Le caratteristiche che devono possedere i materiali in prova per ottenere una buona classe di reazione al fuoco

In Italia le prestazioni dei materiali vengono valutate tramite le classi di reazione al fuoco che sono correlate alla partecipazione dei materiali alla combustione: ai materiali incombustibili viene assegnata la classe 0 (zero) mentre a quelli combustibili sono riservate le classi 1 (la migliore), 2 – 3 – 4 e 5.
Ai manufatti imbottiti, intesi come mobili, viene applicata una classificazione a parte – 1.IM (la migliore), 2.IM o 3.IM sino a ‘Non classificabile’ – in riferimento alla norma UNI 9175 “Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all’azione di una piccola fiamma”.
Ma quali caratteristiche devono possedere i materiali in prova per ottenere una buona classe di reazione al fuoco? Sicuramente devono essere intrinsecamente ignifughi oppure “progettati” o trattati a posteriori in modo opportuno; ‘misurare’ la prestazione dei materiali diventa fondamentale altrimenti “ignifugo” rimane un termine vago. È consigliabile, quindi, richiedere ai rispettivi fornitori le “referenze” in questo campo che possono essere, per esempio, le seguenti.

Per i rivestimenti

– Classe 1 per l’impiego “sipari, drappeggi, tendaggi”

– Classe 1.IM provato insieme a un’imbottitura

Per gli eventuali interposti

– Classe 1 se si configura come un rivestimento interno

– Classe 1.IM se si configura come un materiale d’imbottitura

Per i materiali d’imbottitura

– Classe 1.IM

Altre referenze riferite a norme straniere possono essere:

– la classe M1 francese e la classe B1 tedesca per i rivestimenti;

– il superamento della prova britannica “crib 5” per gli interposti e per i materiali d’imbottitura schiumati.

Si tenga però presente che impiegare materiali con buone prestazioni di reazione al fuoco non garantisce sempre un risultato positivo quando gli stessi vengono provati assemblati tra di loro. Infatti, provando un rivestimento assemblato con un materiale d’imbottitura, pur avendo entrambi una buona prestazione di reazione al fuoco, si può riscontrare un risultato negativo che può essere dovuto: alle reazioni chimiche che si sviluppano tra i materiali; alla diversità delle prove effettuate per classificare i singoli componenti rispetto alla prova sull’assemblaggio UNI 9175.

Ma tutto questo è sufficiente per poter commercializzare i prodotti in Italia?

Non sempre. Se il mobile è destinato in un’attività di prevenzione incendi, soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco e regolamentata da specifiche disposizioni di legge, devono essere soddisfatti ulteriori requisiti:
– il mobile dev’essere certificato da un Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno e successivamente omologato dal Ministero stesso qualora sia un prodotto di serie offerto a catalogo;
– dev’essere certificato da un Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno qualora non sia un prodotto di serie ovvero se è stato realizzato su specifiche del cliente (fornitura ad hoc).

Omologazione

Viene definita dal D.M. 26-06-1984 come la “procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell’Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima dell’immissione del materiale sul mercato per l’utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi”.
Dopo averla ottenuta, il produttore deve applicare sul prodotto un marchio di conformità al prototipo omologato oppure emettere una dichiarazione di conformità in occasione di ogni fornitura.
L’omologazione ha una validità di 5 anni, è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore e decade automaticamente se il prodotto subisce una qualsiasi modifica.

Certificazione ad hoc

In alternativa alla procedura di cui sopra, definita dall’art. 8 del D.M. 26-06-1984, è possibile certificare un prodotto o una serie di prodotti senza dover richiedere l’omologazione al Ministero dell’Interno ma tale procedura, definita dall’art. 10 del D.M. 26-06-1984, è prevista soltanto per i prodotti: già in opera; per usi specifici; per usi limitati nel tempo; di limitata produzione.
Nell’ultimo caso, in particolare, il certificato di prova è strettamente correlato alla fornitura, identificata dall’attività e dall’indirizzo ove è destinato il singolo lotto.

Attività di prevenzione incendi regolamentate da specifici decreti

In Italia le attività soggette alle norme di prevenzione incendi e quindi al controllo dei Vigili del Fuoco, sono elencate nel D.P.R. 01-08-2011, n. 151.
Per alcune di queste attività sono stati pubblicati, nel corso degli anni, specifici decreti di prevenzione incendi che prescrivono, in funzione a volte della dimensione dell’attività stessa, i requisiti di reazione al fuoco in relazione ad alcuni materiali e prodotti.
I mobili imbottiti sono citati, per esempio, nei decreti relativi a: edifici e/o locali destinati a uffici; alberghi e attività turistico-alberghiere; locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo; impianti sportivi; strutture sanitarie pubbliche e private.
I decreti prescrittivi richiedono la classe 1.IM ma con l’introduzione nel panorama legislativo del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03-08-2015), può essere sufficiente la classe 2.IM.



A cura della redazione

Officelayout è la rivista di Soiel International, in versione cartacea e on-line, dedicata ai temi della progettazione, allestimento e gestione degli spazi ufficio e degli edifici del terziario

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